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I VOSTRI CONTRIBUTI DAL 2002
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Infoverdi, dopo lo storico approccio d'area (Simbruini, Aniene) e tematico (ambiente, diritti, sociale) svolto dal 2002 dall'opposizione a Cervara (C.Nocente, attualmente vicesindaco...) e dalle ass.ni locali, desidera continuare a partecipare all'arresto delle politiche di stallo, di ambiguità e di dispersione, tramite Iniziative di continuità, efficacia, integrazione, costruendo un quadro conoscitivo e rappresentando le problematiche al maggior numero di soggetti interessati e legittimati possibili, per un'"idea forza" del progetto complesso di RIORDINO delle risorse locali, in vista di formule organizzative che realmente rappresentino soluzioni concrete alle sacche di povertà culturale e di impiego locali. FORUM PERMANENTE INFOVERDI : mandaci il tuo contributo e iscriviti a Infoverdi - forum Mandaci il tuo contributo personale scrivendo nel sito un articolo - > QUI
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CONTRIBUTI PIU' SIGNIFICATIVI PER I SIMBRUINI
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AMBIENTE E CAMPAGNE CIVICHE
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 Il lungo impegno degli ambientalisti sui Monti Simbruini raccoglie meriti. La catena montuosa viene inclusa nel 2005 tra i 100 Tesori Italiani per l''avifauna protetta europea.  IL LUNGO IMPEGNO PER LA SICUREZZA CIVILE © Infoverdi
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Che fine ha fatto il Tulipa Australis, rarissimo rinvenimento del 2001 ?Questa domanda ci è stata sollecitata da vari soggetti interessati all'ambiente, che ne fecero il simbolo di Campaegli, un Fiore tra i Monti.
Infatti il Tulipa fu rinvenuto proprio nel territorio di Campaegli a cura di un ricercatore del parco, FABIO ATTORRE. Il raro rinvenimento, pubblicato sul giornale ufficiale del parco e su tutti i quotidiani regionali e nazionali, emozionò la comunità locale, orgogliosa del mantenimento del territorio al quale essa contribuisce per missione: la "scoperta"del Tulipa sembrava dare ragione a chi difendeva la biodiversità locale dell'ambiente . Giriamo la domanda all'ente stesso tramite questo sito.
2009 - Novità : WIKIPEDIA - è pianta assai rara, e perciò protetta ...
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CONSERVARE LA BIODIVERSITA' RURALE
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notizie: RICORSO AL TAR - Cervara, Campaegli nei Simbruini
Pubblicato Domenica, 03 luglio @ 12:38:26 CEST da infoverdi
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Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Ricorso
dei Sigg.ri Giuseppe di Gregorio, Marcello Giubilei, Gisella Venditti, Claudio Nocente, Maurizio Franceschilli, Fabrizio Ferrari, Emidio Santopietro, Filippo Agosta, Maurizio Vani....e altri
tutti elett.te dom.ti in Roma, Via C. Monteverdi n. 20 presso lo studio dell’Avv. Giulio Lais che li rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto
contro
il Comune di Cervara di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore per la carica dom.to presso la Casa Comunale
e nei confronti
della Campaegli S.r.l. con sede in Roma, Via di Trigoria n. 233 in persona del legale rapp.te pro-tempore Sig. Vincenzo Pagano per la carica dom.to presso la Sede Sociale
per l’annullamento
- della deliberazione consiliare n. 2 del 19.03.05 (pubblicata il 21.04.05) del Comune di Cervara di Roma recante adozione del completamento e adeguamento della lottizzazione convenzionata di Campaegli;
- nonché di tutti gli atti del procedimento.
Fatto
Gli istanti, come in epigrafe costituiti e domiciliati, sono tutti residenti nel Comune di Cervara di Roma, ovvero sono proprietari di aree e unità immobiliari site nello stesso Comune ed ubicate all’interno del perimetro della lottizzazione convenzionata Campaegli.
La vicenda relativa a tale lottizzazione nasce nel lontano 1972.
In data 29.10.1971 veniva approvato con decreto del provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del Comune di Cervara di Roma, e la zona “Campaegli” veniva inserita, ai sensi dell’art. 5 delle N.TA. nella “zona A4”, “Zona di futuro sviluppo turistico”, dove si prevedeva l’edificabilità “mediante piani particolareggiati e progetti di lottizzazione planivolumetrici, convenzionati tra i proprietari dell’area, da soli o riuniti in consorzio, ed il Comune di Cervara di Roma, nei modi previsti dall’art. 28 della L. 17.08.1942, n. 1150, modificato e integrato con L. 6.08.1967 n. 765”.
“I progetti di lottizzazione dovranno interessare unitariamente un territorio di superficie non inferiore a ha. 40”.
“Il progetto unitario planivolumetrico definirà i tipi edilizi, il tracciato stradale, parcheggi, servizi pubblici e di uso pubblico, parchi pubblici e dovrà corrispondere alle seguenti prescrizioni:
a) indice di fabbricazione territoriale medio 0,20 mc/mq.;
b) la superficie fondiaria totale non potrà superare il 40% della superficie territoriale;
c) le aree boschive e le alberature esistenti dovranno essere rigorosamente conservate”.
Sempre nel 1971 in data 27 marzo il Comune deliberava circa la richiesta al Ministero dell’Agricoltura e Foreste per la sdemanializzazione di terreni da destinare a zone turistico residenziali nel comprensorio Campaegli in località Monte Castell’Amato.
Il 10.02.1973 l’UTE forniva parere positivo circa la sdemanializzazione di detti terreni, e in data 22 ottobre si otteneva il decreto del Ministero dell’Agricoltura e Foreste comprendente la possibilità di vendita di 240 ettari in zona Campaegli.
Peraltro tale decreto ministeriale autorizzava effettivamente il Comune di Cervara di Roma ad alienare le aree in argomento ma statuiva che circa 80 (ettari) dell’intero comprensorio di demanio civico potessero essere utilizzati per la realizzazione di un centro turistico e residenziale mentre i residui 160 (centosessanta) ettari dovevano essere vincolati a parco naturale attrezzato.
Con delibera n. 50 del 03.11.1973, il Consiglio Comunale di Cervara approvava la vendita dei 240 ettari di terreno alla Società Espineta S.p.A., il cui atto di vendita veniva sottoscritto dal sindaco p.t. e il legale rappresentante della Società Espineta in data 8 novembre 1973.
Nel dicembre 1974 veniva approvato il Piano di Lottizzazione del Comprensorio Turistico di Campaegli e lo schema di convenzione della lottizzazione.
A seguito del parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio, e della Sezione Urbanistica Regionale, e del nulla-osta della Giunta Regionale del Lazio all’approvazione della lottizzazione convenzionata, il Comune di Cervara di Roma, in data 17.11.1975 stipulava la convenzione di lottizzazione, rep. n. 40, con la Società Espineta proprietaria dei terreni oggetto della lottizzazione.
In data 17.12.1975 il comitato Regionale di Controllo con provvedimento n. 5 approvava il Piano di Lottizzazione.
Con legge regionale 8 del 1983, veniva istituito il Parco naturale regionale dei Monti Simbruini, all’interno della cui perimetrazione rientra il comprensorio “Campaegli” di proprietà della Società Espineta, oggetto della predetta lottizzazione.
All’art. 8, riguardante “Norme Transitorie” si stabiliva che:
“Fino all’entrata in vigore del Piano di Assetto, del programma e del regolamento di attuazione, nel comprensorio del Parco sono vietate:
a) …
b) …
c) L’esecuzione di qualunque opera edilizia e di urbanizzazione, fatta eccezione per le opere classificate di pubblica utilità d’interesse dello Stato e degli Enti Pubblici Territoriali delle opere consentite dagli strumenti urbanistici esistenti per l’esercizio delle attività agricole, per i centri storici e le opere di completamento, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi esistenti, per gli interventi urgenti di restauro conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente, per gli intervanti previsti dal titolo IV della L. 457/1978 e per gli interventi di adempimento e leggi statali e regionali in vigore”.
A seguito di tale norma di salvaguardia, il Comune di Cervara sospendeva il rilascio delle concessioni edilizie per la prosecuzione e l’attuazione del piano di lottizzazione in zona “Campaegli”.
In data 24.071989 veniva pubblicato il Piano di assetto del Parco dei Monti Simbruini e programma di attuazione, a seguito di delibera assembleare di adozione del 05.07 n. 78.
Con delibera del Consiglio regionale n. 587 del 27.10.1999 veniva approvato il “Piano di Assetto del Parco Regionale dei Monti Simbruini” ai sensi dell’art. 26 della L. Reg. 06.10.1997 n. 29.
Tale Piano di Assetto veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 29.02.2000.
Il Piano di Assetto del Parco all’art. 36 delle Norme Tecniche inserisce l’area di Campaegli in sottozona C2 riguardante “Aree urbanizzate in quota al di fuori dei centri abitati”.
Il n. 1 di tale articolo si occupa della zona di Campaegli ed ivi testualmente si legge: “Per quanto riguarda l’area urbanizzata di Campaegli, nel Comune di Cervara, in presenza del processo di compromissione territoriale già verificatosi per l’esecuzione di opere di urbanizzazione e di edifici all’interno della Lottizzazione approvata prima della istituzione del Parco, si ammette il completamento della lottizzazione, previa revisione della convenzione in atto tra Comune e proprietà” assegnando, ai fini del completamento della lottizzazione una serie di prescrizioni e vincoli di cui alla lettera dalla a) alla v).
A questo punto l’Amministrazione Comunale di Cervara di Roma, pur in presenza di un parere giuridico dalla stessa richiesto nel 2002, nel quale si precisa che la convenzione urbanistica che doveva essere sottoscritta era in realtà una “nuova” convenzione e non la prosecuzione della precedente (anche in forza di quanto approvato dal Parco dei Simbruini) ha proceduto a concordare con la Campaegli S.r.l.(attuale proprietaria delle aree interessate della lottizzazione) una sorta di completamento della lottizzazione preesistente ed al riguardo è stata adottata la deliberazione consiliare di cui in epigrafe con la quale viene approvato il “completamento” della lottizzazione di Campaegli.
In proposito occorrono due precisazioni che rivestono particolare rilevanza:
a) il predetto completamento prevede l’edificazione dei 160 (centosessanta) ettari di demanio civico dei quali il Ministero dell’Agricoltura aveva autorizzato la cessione nel lontano 1973 con il vincolo di una loro destinazione a parco naturale attrezzato;
b) l’accordo tra l’Amministrazione Comunale e la Campaegli S.r.l. prevede, espressamente, il “completamento” dell’insediamento in applicazione del vigente piano di lottizzazione in esecuzione delle previsioni dettate dal Piano di Assetto del Parco dei Simbruini.
Tale provvedimento appare irrito e comunque lesivo dei diritti ed interessi degli istanti che lo impugnano chiedendone l’annullamento per i seguenti
Motivi di diritto
I) Violazione e falsa applicazione del Piano di Assetto del Parco Regionale dei Monti Simbruini. Violazione di legge. Eccesso di potere per errore sui fatti presupposti e per illogicità e contraddittorietà manifesta.
Come accennato in premessa, nell’ambito del Piano di Assetto dei Monti Simbruini è previsto il completamento della lottizzazione di Campaegli previa revisione della convenzione in atto tra Comune e proprietà. Peraltro, al punto 4 dell’art. 36 delle N.T.A. del piano di assetto in questione è espressamente statuito che: “… l’edificazione deve essere consentita dalla Amministrazione Comunale adeguando la progettazione dei comparti ad un nuovo progetto unitario”. Alla luce di tale prescrizione è di tutta evidenza che, contrariamente a quanto ipotizzato dall’Amministrazione Comunale di Campaegli e dalla Campaegli S.r.l. la convenzione urbanistica da sottoscrivere è una “nuova” convenzione di lottizzazione autorizzata ex novo a seguito del Piano di Assetto e non la prosecuzione della previgente lottizzazione del 1975 ormai decaduta.
Tale assunto è pienamente conforme, oltre che alle chiarissime prescrizioni dell’art. 36 citato, anche al dettato dell’art. 28 della L. 1150/42 che prevede appunto, per i piani di lottizzazione, una efficacia temporale massima di anni 10 (dieci).
Ora poiché la lottizzazione di Campaegli venne approvata nel lontano 1975 è evidente che la stessa è da considerarsi ormai ampiamente decaduta.
Conseguentemente la pretesa del Comune di Cervara e della Campaegli di definire il completamento della vecchia lottizzazione considerata ancora vigente appare viziato come in rubrica.
Ma anche a voler seguire argomentazioni di segno diverso ed opposto, nel senso di considerare tutt’ora vigente il vecchio piano di lottizzazione del 1975 (in quanto la sua efficacia è rimasta sospesa nel tempo a seguito dell’applicazione delle misure di salvaguardia conseguenti alla applicazione dell’art. 8 della L. Reg. Lazio n. 8/83, istitutiva del Parco dei Monti Simbruini), la deliberazione di cui in epigrafe sarebbe comunque viziata sotto il profilo della illegittimità.
Difatti, considerando (come pretende di fare il Comune di Cervara) il progetto urbanistico in esame non come una “nuova” lottizzazione ma come un mero completamento (ovviamente in variante sia pure necessitata) della preesistente lottizzazione ancora vigente, tale completamento non poteva pretermettere (come invece ha fatto) i proprietari dalle unità immobiliari e dalle aree ricomprese nel vecchio piano di lottizzazione le cui previsioni urbanistiche, specie per quanto riguarda le opere di urbanizzazione, non hanno avuto completa attuazione. Difatti, attualmente, ed ad oltre 30 (trenta) anni di distanza dall’approvazione del 1975, non risultano realizzate la rete di adduzione idrica dell’acqua potabile, la rete fognaria, la rete elettrica e parte della rete stradale. E del completamento di tali opere non vi è traccia alcuna nella progettazione urbanistica approvata con la delibera consiliare impugnata né, tanto meno, nello schema di convenzione allegato nel quale, all’art. 4) punto 1, si legge testualmente: “La Campaegli S.r.l. provvederà a completare, prioritariamente ed a sua cura e spese, le sole opere di urbanizzazione primaria previste nella convenzione stipulata in data 17.11.1975, parzialmente modificata ed integrata con l’atto stipulato in data 08.09.1977, di cui meglio si è detto nelle premesse, purchè esse rientrino nel nuovo perimetro di intervento e risultino coerenti con il nuovo Piano di Lottizzazione adeguato, qui di seguito indicato come Piano di Attuazione”.
Quindi sulla base di tali pattuizioni le aree ricomprese nella lottizzazione Campaegli (ma escluse dal presunto e preteso completamento) sono destinate a rimanere prive di acqua, fogne, luce e rete stradale.
Se questo costituisce l’esempio di un “completamento” di una lottizzazione che si assume vigente e se questo rappresenta il corretto procedere nella gestione di una porzione di territorio avente una particolare valenza ambientale, evidentemente le comuni nozioni in tema di diritto e pianificazione urbanistica, non hanno più alcun senso.
Al contrario l’Amministrazione Comunale di Cervara, nel ritenere l’atto deliberativo dalla stessa adottato ed il relativo progetto urbanistico attuativo un mero completamento della lottizzazione precedente (che si assume ancora vigente) avrebbe dovuto pretendere la presenza della totalità dei proprietari da tempo riuniti in Consorzio costringendo gli stessi ad assumersi, pro-quota, gli oneri relativi e a partecipare alle scelte urbanistiche connesse al completamento della lottizzazione.
Poiché, per ragioni sin troppo evidenti, si è preferito seguire una strada diversa e privilegiare i rapporti con la sola Campaegli S.r.l., è evidente che il “completamento” di cui è causa è palesemente illegittimo per violazioni delle norme in tema di pianificazione urbanistica attuativa a carico dei privati di cui all’art. 28 della L.U. 1150/42.
II) Violazione e falsa applicazione del D.M. 22.10.72 del Ministero dell’Agricoltura e dell’art. 28 della L.U. 1150/42. Eccesso di potere per errore sui presupposti.
Come ricordato nelle premesse in punto di fatto le aree di Campaegli erano gravate da uso civico a favore della cittadinanza. Nel 1973 il Ministero dell’Agricoltura, con il provvedimento di cui in epigrafe, autorizzò il Comune di Cervara ad alienare 240 (duecentoquaranta) ettari di terreno di uso civico di cui 80 (ottanta) ettari da utilizzare per la realizzazione di un centro turistico residenziale e sportivo e 160 (centosessanta) ettari da vincolare a parco naturale attrezzato.
Tale autorizzazione in realtà liberalizzava solo gli 80 (ottanta) ettari da destinare all’edificazione ma poneva a carico del futuro acquirente un vincolo di destinazione della residua porzione di terreno che poteva essere considerato solo ai fini di un eventuale utilizzo della volumetria di pertinenza nell’ambito degli strumenti urbanistici del Comune di Cervara, ma non consentiva certo di utilizzare i 160 (centosessanta) ettari in argomento ai fini edificatori. L’autorizzazione in questione non è mai stata modificata nel corso degli anni e la destinazione d’uso dei terreni in argomento, a favore della cittadinanza di Cervara, non è mai venuta meno contrariamente a quanto affermato dal Sindaco di Cervara nel corso della discussione inerente la delibera oggetto della presente impugnativa.
E’ ben vero che l’Ente Parco dei Simbruini, nel proprio piano di assetto, ha ipotizzato che i terreni in questione potessero accogliere il completamento della lottizzazione di Campaegli ma è altresì vero che detto Ente non è in alcun modo titolare di potestà in tema di usi civici. Conseguentemente l’Amministrazione Comunale di Cervara avrebbe dovuto richiedere, nelle forme di legge, l’eliminazione del vincolo di destinazione in argomento, prima di approvare una loro eventuale utilizzazione edificatoria. Poiché ciò non è avvenuto è evidente che siamo in presenza di una palese violazione della norma di cui in rubrica in quanto i terreni in argomento non sono suscettibili, allo stato, di essere utilizzati liberamente dalla Campaegli a scopi edificatori in quanto gli stessi risultano ancora gravati da un vincolo di destinazione a favore dell’intera collettività di Cervara.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 delle N.T.A., sottozona C/2, area di Campaegli del Piano di Assetto dei Monti Simbruini.
Nel piano di assetto in questione l’Ente Parco ha autorizzato il completamento della lottizzazione de qua (previa revisione della convenzione in atto) prevedendo peraltro alcune condizioni essenziali. In particolare è stato previsto che: “lettera a): il perimetro della sottozona C2 individua l’insieme delle aree oggetto di possibile trasformazione con realizzazione di nuova edificazione per residenze e servizi, ferma restando l’esclusione di edificazione nelle aree boscate” (omissis) “lettera c): gli interventi di completamento del Piano di Lottizzazione convenzionata saranno articolati in comparti che saranno oggetto di progettazione unitaria svincolati dall’obbligo di dimensionamento di lotti minimi, e nei quali sono rispettate le prescrizioni rispondenti a criteri di salvaguardia ambientale, evitando effetti compromissori per l’ambiente fisico; lettera d): le nuove edificazioni saranno preferibilmente ubicate nell’immediato intorno di quelle esistenti con divieto di abbattimento delle alberature esistenti lettera h): devono essere completate le opere di urbanizzazione primaria compresi gli elementi di arredo urbano; lettera n): l’edificazione deve essere consentita dalla Amministrazione Comunale adeguando la progettazione dei vari comparti ad un nuovo progetto unitario” (omissis).
A parte quanto già contestato in precedenza in ordine alla necessità (del tutto disattesa dal Comune di Cervara) di un nuovo progetto unitario, dal confronto tra le previsioni dello strumento attuativo di cui alla delibera impugnata e le prescrizioni dell’Ente Parco emerge che:
1) è stata violata l’indicazione relativa al divieto di edificare nelle zone boscate;
2) è stata disattesa la richiesta di completamento delle opere di urbanizzazione primarie preesistenti;
3) è stata altresì violata l’indicazione di ubicare le nuove costruzioni nell’immediato intorno di quelle esistenti.
In particolare le nuove edificazioni sono previste non solo nella zona del parco naturale attrezzato ma molto distanti dall’edificazione esistente al cui interno residuano ampi spazi vuoti che rimangono, e rimarranno, inutilizzati. La “ratio” di una tale scelta è di tutta evidenza. Se la Campaegli, seguendo le prescrizioni dell’Ente Parco, avesse utilizzato le zone libere contermini a quelle edificate non avrebbe potuto in alcun modo sottrarsi alla necessità, peraltro inderogabile come risulta anche dal citato N.O., di completare le opere di urbanizzazione rimaste incomplete con un conseguente aggravio di costi. L’aver scelto una via certamente meno onerosa comporta comunque la fondatezza delle censure di cui in rubrica.
Per completezza si osserva che la soluzione adottata dall’Amministrazione si pone in aperto contrasto anche con il parere reso dal Dipartimento Urbanistica e Casa della Regione Lazio (area 13/b pianificazione territoriale) del 23.02.2001 e con il N.O. reso dal Servizio Geologico Regionale con nota del 20.06.03 (prot. n. D/2 – 90684) in cui le previsioni dell’Ente Parco vengono puntualmente riprese e ribadite.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della L.U. 1150/42. Eccesso di potere per errore sui presupposti.
La norma richiamata in rubrica prevede espressamente che l’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione che preveda: “(omissis) l’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi…”.
Tale statuizione risulta largamente disattesa, nel testo della convenzione allegata alla delibera consiliare impugnata, sia che si consideri la lottizzazione in argomento come un “completamento” di quello del 1975 sia che la si consideri com un progetto urbanistico “ex novo”.
Nella prima ipotesi è evidente che la mancanza di ogni previsione convenzionale, che obblighi il lottizzatore ad ultimare le opere di urbanizzazione primaria a suo tempo rimaste incompiute, rappresenta un’evidente violazione della norma posto che il lottizzatore è tenuto, ex lege, alla realizzazione (a propria cura e spese) della totalità delle opere di urbanizzazione primaria.
Ma anche a voler recepire la seconda ipotesi (ipotizzando una “nuova” lottizzazione) la situazione non muta.
L’art. 4 dello schema di convenzione in argomento recita testualmente: “In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 28 della L.U. 1150/42 (omissis) si stabilisce che: 1) La Campaegli S.r.l. provvederà a completare, prioritariamente ed a sua cura e spese, le sole opere di urbanizzazione primaria previste nella convenzione stipulata in data 17.11.1975, parzialmente modificata ed integrata con l’atto stipulato in data 08.09.1977, di cui meglio si è detto nelle premesse, purchè esse rientrino nel nuovo perimetro di intervento e risultino coerenti con il nuovo Piano di Lottizzazione adeguato, qui di seguito indicato come Piano di Attuazione. 2) La Campaegli S.r.l. provvederà a realizzare, a sua cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria previste nel singolo Progetto unitario di intervento per ciascun Comparto e quelle di carattere generale dell’intero Comprensorio nei limiti della loro incidenza nel Comparto considerato. 3) La Campaegli S.r.l. si impegna a cedere gratuitamente al Comune le opere di cui ai precedenti punti 1) e 2), nonché le aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria. 4) La Campaegli S.r.l. o i propri aventi causa, provvederanno, infine, alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria prima della loro cessione al Comune. 5) Il Comune si impegna a rilasciare i permessi per costruire approvando progetti esecutivi conformi al Piano di Attuazione, ed ai Progetti unitari di comparto. 6) A garanzia della realizzazione delle urbanizzazioni di ciascun Comparto, al momento dell’approvazione del relativo Progetto unitario di intervento, la Campaegli S.r.l. presenterà apposita fideiussione, limitatamente alle opere stesse, da svincolare a Comparto ultimato”.
Ora è evidente l’assoluta incompletezza delle pattuizioni previste nell’articolo in questione.
Non vengono individuate e definite, nella loro quantificazione e caratteristiche, le singole opere di urbanizzazione, non vengono assolutamente individuate le aree da cedere gratuitamente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria né ai fini della loro identificazione fisica e catastale né ai fini della loro quantificazione anche in ordine alla definizione della loro quote percentuali rispetto al totale previsto per l’intera lottizzazione e soprattutto non vengono stabilite quali siano le opere di urbanizzazione secondaria da realizzare.
Se poi si esamina, comparandolo con l’art. 4, il successivo art. 17 della convenzione relativo all’approvvigionamento idrico del comprensorio, la censura formulata con il presente motivo viene assolutamente esaltata.
Nelle zone di Campaegli non esiste l’acquedotto e quindi non è prevista l’acqua potabile diretta. Nella convenzione in argomento le parti si danno atto che tale opera essenziale e primaria sarà realizzata a cura dell’Amministrazione Comunale di Campaegli con fondi pubblici non ben individuati e che la Campaegli è solo tenuta (ove l’Amministrazione Comunale non vi avesse ancora provveduto nei prossimi cinque anni) a realizzare parte della stessa rete idrica in questione.
Peraltro nello stesso art. 17 le parti convengono (testualmente) che: “Agli effetti del presente articolo le parti si danno reciprocamente atto che la realizzazione dell’acquedotto non condizionerà il rilascio dei permessi di costruire … (omissis) nelle more della realizzazione dell’acquedotto l’approvvigionamento idrico sarà garantito con il sistema attualmente in uso (leggasi autobotti – n.d.r.)”.
Quindi, in base all’art. 28 della L.U., l’Amministrazione Comunale di Cervara autorizza nel 2005 un insediamento di ben 80.000 mc. privo di acqua potabile (sic!) riservandosi di realizzare la relativa rete idrica in futuro (se e quando avrà i fondi disponibili) e prevedendo espressamente che la realizzazione dell’acquedotto non condizionerà il rilascio dei permessi di costruire (che quindi saranno rilasciati anche in assenza dell’acquedotto stesso). Al di là delle lamentate violazioni dell’art. 28 più volte citato si tratta di una previsione assolutamente illogica, assurda e contraria ad ogni più elementare principio in tema di pianificazione urbanistica e che pone il Comune di Cervara sullo stesso piano delle comunità più remote dell’Africa Equatoriale dove peraltro l’acqua potabile manca non per volontà degli amministratori ma per carenze oggettive.
A completamento di tutto ciò va osservato che nella convenzione de qua è previsto, a carico della Campaegli, il rilascio di garanzie fideiussorie delle quali non si determina né la misura né le modalità in aperto spregio di ogni corretta logica amministrativa.
Si tratta, con tutta evidenza, di carenze clamorose che comportano solo gravi danni per la popolazione di Cervara (esistente e da insediare) e che finiranno per compromettere in radice una zona ad alta valenza ambientale e che trovano ragionevole e possibile giustificazione solo nell’ottica delle società lottizzante con la conseguenza che l’intera vicenda necessita, presumibilmente, di una attenta valutazione in altre e diverse sedi giudiziarie.
P.Q.M.
Si chiede che, in accoglimento del presente ricorso, venga annullato il provvedimento impugnato.
Ai sensi dell’art. 9 della L. 488/99 si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato.
Salvis juribus.
Roma, 20 giugno 2005
Avv. Giulio Lais
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